È un requisito normativo secondo il DPR n. 380 del 2001, Art. 2 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dell'art. 17 intitolato "Fascicolo digitale del fabbricato" e dell'Art. 29 della legge regionale del 13 agosto 2020, n. 19, aggiornato con le norme del DL n. 76/2020 convertito con la legge n. 120/2020 e dalla legge regionale del 6 agosto 2021, n. 23.
Art. 17 – Il "Fascicolo del fabbricato"
1. Per promuovere il "fascicolo del fabbricato" menzionato nell'art.32 della legge regionale del 6 agosto 2021, n.23, questo è redatto, nella sua prima applicazione, per le nuove costruzioni o per quelle sottoposte a ristrutturazione edilizia o ampliamento, sia pubbliche che private, realizzate dopo l'entrata in vigore della legge regionale del 6 agosto 2021, n.23, da professionisti qualificati e registrati presso gli Ordini/Collegi professionali, su mandato del proprietario o dell'amministratore di condominio. L'ottenimento della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per la preparazione del fascicolo del fabbricato presso gli uffici pubblici, sia centrali che locali, è gratuito per l'interessato.
2. Il fascicolo, preferibilmente in formato digitale, contiene i seguenti elementi essenziali:
a) l'identificazione catastale e la georeferenziazione dell'immobile;
b) i titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e alle successive modifiche strutturali (inclusi eventuali sopraelevazioni), accompagnati dai relativi disegni tecnici;
c) documentazione riguardante eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di vincolo delle eventuali porzioni di pertinenza dell'edificio complessivo;
d) copia del certificato di agibilità o di Segnalazione.