Domande frequenti

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

La mancata presentazione del fascicolo del fabbricato può comportare diverse sanzioni, che variano a seconda delle normative locali.

Allo scopo di promuovere il “fascicolo del fabbricato” di cui all’art.32 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23, lo stesso è redatto, in fase di prima applicazione, per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n.23,

L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.

È bene precisare che la mancanza del documento, per gli immobili previsti da ogni singolo comune, non consentirà di attivare le procedure DIA (denuncia inizio attività) o di comunicazione opere interne, nonché presentare richieste di autorizzazioni, di concessioni edilizie, di abitabilità o agibilità  o certificazioni di competenza comunale attinenti il fabbricato.

Il fascicolo del fabbricato accerta la sicurezza dell'edificio, per evitare pericoli di crolli improvvisi (così come purtroppo già avvenuto) a causa di cedimenti di strutture portanti o murature ammalorate o interventi di ristrutturazione difformi.

Il Fascicolo non è uno strumento di controllo di  eventuali abusi edilizi  (in quanto per quello esistono già delle procedure ad hoc che non riguardano questa attività) e che comunque per Legge un edificio abusivo non può presentare richieste di ristrutturazione agli uffici comunali.

Tra le competenze del professionista che opererà rientra  semplicemente il compito di redigere un documento in cui è possibile definire lo stato dell'edificio, il livello di sicurezza di quello stabile, le sue problematiche.

Al momento dell'entrata in vigore della Legge e secondo i vari regolamenti comunali é consigliabile provvedere preventivamente alla redazione del documento.

La predisposizione del Fascicolo del Fabbricato deve essere affidata a tecnici specializzati che siano iscritti in Collegi o Ordini professionali come

·       Geometri

·       Ingegneri

·       Architetti

·       Agronomi

·       Geologi

I tecnici, qualora riterranno opportuno, potranno avvalersi di società specializzate, che non siano in qualsiasi modo riconducibili ai tecnici direttamente o indirettamente che realizzeranno il fascicolo.

Pertanto, una via veloce che garantisca i proprietari di fabbricati anche ai fini economici è quella che il Comune stipuli una convenzione con Collegi o Ordini professionali fermo restando la successiva aggregazione degli altri ordini per particolari indagini tecniche.

Per facilitare tutto questo GED ha predisposto una piattaforma informatica web “EFFEDUE” all’indirizzo www.fascicolodelfabbricatodigitale.it sul quale sarà possibile operare per tutti i tecnici che hanno ricevuto l’abilitazione ad operare.

Certamente si in quanto il FDF si riferisce all'intera struttura edilizia ivi compresi i singoli appartamenti, quindi nella richiesta dovranno essere riportati tutti i dati identificativi del singolo immobile.

La redazione del FDF completa da parte di un professionista abilitato, costa (nei comuni che hanno sottoscritto una convenzione) il 10% del valore di una singola rendita catastale non rivalutata con un minimo garantito di 60,00 euro. Quindi in linea di principio tra 60,00 e 100,00 euro oltre IVA e C.P. geometri per ogni singola unità immobiliare.

L’importo richiesto si deve pagare esclusivamente attraverso la piattaforma “EFFEDUE” in modalità elettronica con carta di credito di un qualsiasi circuito interbancario, PayPal o tramite bonifico bancario come verrà indicato nella schermata dedicata ai pagamenti.

La redazione del FDF completa da parte di un professionista abilitato, costa (nei comuni che hanno sottoscritto una convenzione) il 10% del valore di una singola rendita catastale non rivalutata con un minimo garantito di 60,00 euro.

Quindi in linea di principio tra 60,00 e 100,00 euro oltre IVA e C.P. geometri per ogni singola unità immobiliare.