Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 26 del 3-6-2022 (n. 27) “REGOLAMENTO TIPO EDILIZIO UNICO”
(Omissis)
Art. 17 – Il “Fascicolo del fabbricato”
1. Allo scopo di promuovere il “fascicolo del fabbricato” di cui all’art.32 della legge regionale
6 agosto 2021, n.23, lo stesso è redatto, in fase di prima applicazione, per le nuove
costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento,
pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021,
n.23, da professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del
proprietario o dell’amministratore del condominio. L’acquisizione presso gli uffici pubblici,
a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla
predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
2. Il fascicolo contiene, preferibilmente in forma digitale, i seguenti elementi fondamentali:
a) l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche
strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori,
nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
d) copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità (SCA)
con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
e) copia dell’autorizzazione del Genio Civile;
f) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli
interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative
certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici;
g) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di
sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi
elaborati grafici;
h) relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991);
i) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa,
corredati dei relativi elaborati grafici.
3. L’Amministrazione comunale può stabilire di ampliare ai fabbricati esistenti la redazione
del fascicolo del fabbricato, in tal caso lo stesso conterrà i dati di cui alla scheda allegata al
presente Regolamento (Allegato “B”).
4. Il fascicolo del fabbricato è tenuto dal proprietario o dall’amministratore del condominio,
che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali
aggiornamenti. In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario;
analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie
presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di
intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario
relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso di condomini, i
quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo
Amministratore in caso di modifica dell’incarico.