Il Fascicolo del Fabbricato Elettronico rappresenta un documento cruciale, obbligatorio in situazioni di ristrutturazione o espansione di edifici pubblici o privati. I comuni hanno la facoltà di richiedere il FDF anche per gli edifici preesistenti, come indicato dall'articolo 17, comma 3, della Legge Regionale Siciliana del 6 agosto 2021. Di conseguenza, è consigliabile che ogni amministratore di condominio o proprietario di immobile predisponga in anticipo il FDF, in modo da non dover attendere l'eventuale coinvolgimento di altri residenti qualora si verifichino le condizioni dell'Art. 17, comma 3. Il fascicolo, come prescritto dalla legge, deve essere custodito dal proprietario o dall'amministratore, che sono tenuti a trasmetterlo al proprio Comune o inserirlo nella piattaforma "Effedue" nei comuni che aderiscono all'accordo con il Collegio provinciale dei geometri e GL di Siracusa. In caso di vendita, il fascicolo deve essere passato al nuovo proprietario; lo stesso vale per l'avvicendamento di un nuovo amministratore condominiale. Conforme ai commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie inoltrate dopo l'entrata in vigore del regolamento, per qualsiasi tipo di intervento, insieme alle certificazioni ottenute, devono essere conservate dal proprietario per ciascuna unità immobiliare, o dall'amministratore in caso di condomini, i quali sono obbligati a fornirne copia agli acquirenti successivi o al nuovo amministratore in caso di cambio di incarico.