COS'È IL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Il REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO é un documento ai sensi dell' Art.2 legge regionale 10 agosto 2016 n.16 e s.m.i. - Art.29 legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e s.m.i. aggiornato con le disposizioni normative di cui al DL n.76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e alla legge regionale 6 agosto 2021, n.23
Normativa della Regione Siciliana che introduce il "Fascicolo del Fabbricato"
Suppl. ord. n. 1 alla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 26 del 3-6-2022 (n. 27) “REGOLAMENTO TIPO EDILIZIO UNICO”
(Omissis)
Art. 17 – Il “Fascicolo del fabbricato”
1. Allo scopo di promuovere il “fascicolo del fabbricato” di cui all’art.32 della legge regionale 6 agosto 2021, n.23, lo stesso è redatto, in fase di prima applicazione, per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto di ristrutturazione edilizia o ampliamento, pubbliche o private, realizzate dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n.23, da professionisti abilitati e iscritti agli Ordini/Collegi professionali, su incarico del proprietario o dell’amministratore del condominio. L’acquisizione presso gli uffici pubblici, a livello centrale e locale, della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, avviene senza oneri per la parte interessata.
2. Il fascicolo contiene, preferibilmente in forma digitale, i seguenti elementi fondamentali: a) l’individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile; b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici; c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio; d) copia del certificato di agibilità ovvero di Segnalazione certificata di agibilità (SCA) con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente; e) copia dell’autorizzazione del Genio Civile; f) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici; g) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici; h) relazione energetica di cui al D.lgs 192/2005 (ex legge 10/1991); i) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici.
3. L’Amministrazione comunale può stabilire di ampliare ai fabbricati esistenti la redazione del fascicolo del fabbricato, in tal caso lo stesso conterrà i dati di cui alla scheda allegata al presente Regolamento (Allegato “B”).
4. Il fascicolo del fabbricato è tenuto dal proprietario o dall’amministratore del condominio, che dovranno trasmetterlo al Comune di appartenenza anche a seguito di eventuali aggiornamenti. In caso di vendita il suddetto fascicolo è consegnato al nuovo proprietario; analogamente è consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore condominiale. 5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso di condomini, i quali dovranno consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell’incarico.